D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo III - Diritti e doveri
Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative
L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.
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