D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo III - Diritti e doveri
Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo
Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.
In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'art. 68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.
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