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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Diritti e doveri

Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo

Art. 74 - Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria

L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

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