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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Diritti e doveri

Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo

Art. 79 - Comandi

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.

I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

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