D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo III - Diritti e doveri
Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.
I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.
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