D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo III - Diritti e doveri
Capo V - Doveri
Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali.
Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato è disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.
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