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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Diritti e doveri

Capo V - Doveri

Art. 88 - Orario di servizio dei docenti

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.

Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.

I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.

Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motiv

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