D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo III - Diritti e doveri
Capo V - Doveri
L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
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