D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo IV - Disciplina
Capo I - Sanzioni disciplinari
Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
d) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
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