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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo IV - Disciplina

Capo I - Sanzioni disciplinari

Art. 96 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

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