D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo IV - Disciplina
Capo I - Sanzioni disciplinari
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto da computo dell'anzianità di carriera.
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