D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo IV - Disciplina
Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Competente ad irrogare la sanzione di cui alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.
Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente.
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