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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo IV - Disciplina

Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 104 - Sospensione dall'insegnamento o dallo ufficio e destituzione

Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:

a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Competente ad irrogare la sanzione di cui alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.

Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente.

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