D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo IV - Disciplina
Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.