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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Capo I - Cessazioni

Art. 109 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda

Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

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