IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Capo I - Cessazioni

Art. 110 - Dimissioni dall'impiego

Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.

Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.