D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione
Capo I - Cessazioni
Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.
Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
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