D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VI - Trattamento di quiescenza e previdenza
Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.
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