D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VII - Norme finali e transitorie
Capo I - Norme finali
È istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica:
45 posti per la scuola materna;
245 posti per la scuola elementare;
160 posti per la scuola media;
150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialità professionali, dell'educazione fisica e sportiva.
Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione è effettuata in relazione ai vari insegnamenti plasticovisuali e tecnico-professionali.
I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.
In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici prov
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