D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VII - Norme finali e transitorie
Capo II - Norme transitorie varie
Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali è inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarità alla data di applicazione del precedente art. 122.
Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari.
In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educandato di titolarità; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto.
Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576.
I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera s
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