D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VII - Norme finali e transitorie
Capo III - Norme transitorie sui concorsi
Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore è riconosciuto dalle predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una specifica abilitazione.
Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.
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