D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VII - Norme finali e transitorie
Capo III - Norme transitorie sui concorsi
Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19, comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli educandati femminili dello Stato e di censore di disciplina nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale sono validi per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di istitutrice.
Al primo concorso per soli titoli, che sarà indetto, ai sensi del presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono partecipare, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei collegi annessi agli istituti tecnici e Professionali, e agli istituti e scuole speciali statali, che abbiano prestato, nelle corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole.
In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono conferiti al personale che abbia prestato servizio senza demerito nelle predette istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.
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