D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VII - Norme finali e transitorie
Capo III - Norme transitorie sui concorsi
Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionali, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati:
a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola elementare;
b) come membro di cui alla lettera c) del rnedesimo art. 11, per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tecnici e professionali;
c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.
I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalità stabilite dal precedente articolo 12.
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