D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VII - Norme finali e transitorie
Capo III - Norme transitorie sui concorsi
Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma.
Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi.
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