D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VII - Norme finali e transitorie
Capo III - Norme transitorie sui concorsi
Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed integrate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salva la facoltà degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di chiedere, per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla graduatoria di altre province, anche se esse risultino utilizzate per intero.
L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al 50 per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.
Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.
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