D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo VII - Norme finali e transitorie
Capo III - Norme transitorie sui concorsi
Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del presente decreto, fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, già compilate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, nonché quelle da compilare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.
L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.
Salvo quando disposto dai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti previste dalle citate leggi.
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