D.P.R. 31.05.1974, n. 419
Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)
Titolo I - Sperimentazione e ricerca educativa
Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.
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