D.P.R. 31.05.1974, n. 419
Titolo I - Sperimentazione e ricerca educativa
La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui al precedente art. 2 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.
La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui al precedente articolo 3 sono comunicate anche al Ministro per la pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
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