D.P.R. 31.05.1974, n. 419
Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento.
Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.
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