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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 11 - Organi degli istituti regionali

Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:

cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;

tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

quattro scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di componenti nel campo delle scienze dell'educazione.

Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.

Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui al precedente art. 10.

Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di atti

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