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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 13 - Organi del Centro europeo dell'educazione

Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.

Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno.

Il pre

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