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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 16 - Personale degli istituti

Il Ministro per la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica.

A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.

L'assegnazione sarà disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.

Nella prima attuazione di tali concorsi sarà prevista una particolare valutazione del servizio prestato presso i soppressi centri didattici nazionali.

Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.

Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuz

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