D.P.R. 31.05.1974, n. 419
Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà determinato annualmente.
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