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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 17 - Finanziamenti

Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:

a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;

b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.

L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà determinato annualmente.

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