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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 9 - Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, sede di ufficio scolastico regionale o interregionale, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Gli istituti hanno il compito di:

1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;

2) condurre studi e ricerche in campo educativo;

3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;

4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.

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