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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 10 - Concorsi di ammissione ai ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, che sono indetti annualmente, nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, la quale fisserà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

Ai predetti concorsi è ammesso il personale non insegnante non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

I titoli di studio richiesti sono quelli prescritti dal successivo art. 12 per l'accesso ai corrispondenti impieghi non di ruolo.

Le nomine dei vincitori del primo concorso sono disposte nei limiti dei posti messi a concorso secondo l'ordine delle graduatorie. I candidati che, inclusi nelle graduatorie stesse, non sono stati nominati per insufficienza dei posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in graduatorie provinciali permanenti, distinte per ciascun ruolo.

Dette graduatorie saranno integrate, a seguito di ciascuno dei successivi concorsi, mediante l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi, ed aggiornate nel punteggio dei candidati già inseriti, i quali abbiano, a tal fine, presentato domanda entro il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione, mediante la valutazione degli allegati titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente alla iscrizione nelle graduatorie stesse.

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