IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 11 - Norme generali concernenti i concorsi

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione ai ruoli di cui al presente decreto sono così composte:

a) per la carriera di concetto: di un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a primo dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro professore di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

b) per le carriere esecutive ed ausiliarie: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l'altro appartenente alla carriera del personale non docente, con almeno cinque anni di anzianità.

Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente alla carriera del personale non docente è sostituito da un sanitario designato dal medico provinciale.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici previste dal presente decreto sono espletate da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.

Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale delle carriere esecutive ed ausiliarie da assumere ai sensi di tale disciplina, nel limite delle aliquote calcolate sulla consistenza dei relativi organici provinciali, è nominato in ruolo

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.