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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 12 - Conferimento degli incarichi

I posti disponibili nei ruoli organici determinati sulla base dei criteri di cui alle tabelle allegate al presente decreto, sono coperti, in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante incarichi annuali da conferire secondo l'ordine di graduatorie provinciali compilate con le modalità stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e successive modificazioni.

Nel conferimento degli incarichi per posti delle carriere esecutive e ausiliarie è data, secondo l'ordine di inserimento nelle graduatorie di incarico, la precedenza assoluta a coloro che sono iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente articolo 10.

Per la compilazione delle graduatorie, il conferimento degli incarichi ed i ricorsi si applica l'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Per le sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso il periodo di congedo ordinario, del personale delle carriere di concetto esecutive ed ausiliarie di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative, le supplenze sono conferite dai direttori o dai presidi secondo l'ordine della graduatoria di circolo o di istituto formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. In caso di assenza prevista per periodi superiori a venti giorni, la sostituzione con personale supplente avviene a partire dal primo giorno.

Le supplenze sono conferite con l'osservanza del criterio previsto dal precedente secondo comma.

Per le assistenti di scuola materna

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