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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 15 - Commissione di disciplina provinciale

All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.

La commissione di disciplina di cui al comma precedente è presieduta da un preside ed è composta di una direttrice didattica di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un funzionario della carriera direttiva degli uffici scolastici in cui hanno sede, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle carriere del personale non docente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della carriera di concetto degli uffici scolastici in cui hanno sede le commissioni stesse.

Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di carriera corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.

Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità previste dal presente articolo.

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