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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 17 - Procedimento disciplinare

La censura è inflitta dal provveditore agli studi.

Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto dall'art. 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso, e, ove necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.

Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all'irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessario ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina provinciale, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga opportune ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.

Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 16, in conformità della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo più favore

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