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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 18 - Trasferimenti del personale non insegnante

I trasferimenti del personale non insegnante di ruolo di cui al presente decreto sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri e con le modalità di cui all'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti disponibili nei ruoli sono attribuiti ai trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia e quelli residui dopo la nomina dei vincitori dei concorsi ai trasferimenti a domanda da un ruolo provinciale a un altro della medesima carriera di diversa provincia.

Ai fini di cui al precedente comma gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.

Il provveditore agli studi, competente a provvedere ai sensi del precedente terzo comma, forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianità di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonché gli adempimenti propri del provveditore agli studi competente a provvedere.

I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al num

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