D.P.R. 31.05.1974, n. 420
Nel ruolo provinciale dei segretari sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli della carriera di concetto del personale, non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione classica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, degli istituti d'arte, e dei licei artistici, degli istituti e scuole speciali statali.
I preesistenti ruoli della carriera di concetto sono soppressi.
Nello stesso ruolo sono altresì inquadrati, nei limiti delle dotazioni organiche, gli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano assegnati, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche, salvo che gli interessati non presentino al competente provveditore agli studi domanda di restituzione all'insegnamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
È abrogato l'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.
L'inquadramento è disposto dai provveditori agli studi nei ruoli provinciali, secondo i criteri di anzianità di cui all'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Per la determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la determinazione del ruolo provinciale in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla d
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