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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 29 - Inquadramento nelle carriere esecutive

Nel ruolo provinciale degli applicati di segreteria sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli delle carriere esecutive degli applicati superiori ed applicati o addetti di segreteria del personale non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione classica e magistrale, delle scuole ed istituti tecnici e professionali, della scuola media, degli istituti d'arte e dei licei artistici, degli istituti e scuole statali speciali.

Nel ruolo provinciale degli aiutanti tecnici sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo corrispondente degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, nonché gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo della soppressa carriera ausiliaria tecnica prevista dalla tabella I annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Nel ruolo provinciale dei magazzinieri sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo corrispondente degli istituti di istruzione tecnica e professionale e degli istituti d'arte.

I preesistenti ruoli indicati nei precedenti commi sono soppressi.

Gli inquadramenti di cui ai comma precedenti, sono disposti dal provveditore agli studi nei ruoli provinciali, secondo i criteri di anzianità previsti dall'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si ha riguardo all'anzianità maturata nel ru

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