D.P.R. 31.05.1974, n. 420
Nei ruoli provinciali delle carriere ausiliarie, di cui al precedente art. 2, sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli corrispondenti.
Nel ruolo dei custodi dei convitti e degli educandati sono inquadrati, a domanda, gli impiegati della carriera ausiliaria dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, che abbiano svolto almeno per due anni le corrispondenti mansioni.
Le corrispondenze sono stabilite in base alla tabella di cui al precedente art. 27.
I preesistenti ruoli sono soppressi.
Gli inquadramenti sono disposti dal provveditore agli studi secondo i criteri di anzianità previsti dall'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Per la determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la determinazione del ruolo provinciale, in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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