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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 31 - Inquadramento di particolari categorie di personale

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, purché alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiamo espletato lodevolmente, per almeno un biennio, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento e siano provvisti del titolo professionale eventualmente richiesto per l'esercizio delle mansioni di cui trattasi.

La domanda, corredata di un attestato del preside dell'istituto, presso il quale l'impiegato ha prestato servizio, da cui risulti l'effettivo lodevole espletamento delle mansioni di cui trattasi, nonché del titolo professionale eventualmente richiesto, deve essere presentata al provveditore agli studi competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini di cui al precedente primo comma, le mansioni di maestro di casa nei convitti nazionali e nelle altre istituzioni educative analoghe sono considerate corrispondenti a quelle di magazziniere.

Gli inquadramenti sono disposti dal provveditore agli studi secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 29 e 30.

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