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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 32 - Ruoli ad esaurimento

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono ai ruoli ad esaurimento dei segretari degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, della scuola media e degli istituti d'arte; dei capi e sottocapi officina degli istituti tecnici; degli aiutanti tecnici degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli normali, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli 29 e 30.

Il ruolo ad esaurimento dei capi e sottocapi officina è considerato corrispondente al ruolo degli aiutanti tecnici.

I capi e sottocapi officina non di ruolo partecipano ai concorsi per titoli previsti dal precedente art. 10 per l'accesso al ruolo degli aiutanti tecnici.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale in servizio nel territorio di Trieste di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 248.

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