D.P.R. 31.05.1974, n. 420
Il personale non insegnante non di ruolo delle scuole di grado preparatorio annesse alle scuole magistrali di cui all'articolo 10, lettere b, c, d, e, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, partecipa ai concorsi per titoli previsti dal precedente art. 10 per le carriere corrispondenti alle mansioni espletate, e può chiedere di continuare a prestare servizio presso le predette scuole, anche dopo l'inquadramento in ruolo.
Sono abrogate le norme relative a tale categoria di personale contenute nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.
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