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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 5 - Funzioni del segretario

Il segretario cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e le direttive del direttore didattico o del preside, i servizi amministrativi; è preposto ai servizi contabili, di ragioneria e di economato; firma, con il direttore didattico o il preside, tutti i certificati, estratti di registro e copie di documenti; firma, con il presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e gli ordini di incasso; vigila sul personale esecutivo e ausiliario; provvede alle liquidazioni ed ai pagamenti; fa parte di diritto della giunta esecutiva predetta o, nelle istituzioni in cui non vi sia consigli di istituto, del consiglio di amministrazione, svolgendo, nei predetti organi collegiali, anche le funzioni di segretario. Nei casi di assenza o di impedimento, il capo dei servizi di segreteria è sostituito dall'impiegato più anziano.

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