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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 8 - Consiglio di amministrazione provinciale

I ruoli, di cui al precedente art. 2, sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza del relativo personale.

Le attribuzioni, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano affidate, per il personale non docente, al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono devolute ad un apposito consiglio di amministrazione provinciale, che è presieduto dal provveditore agli studi ed è composto da un preside e da un direttore didattico scelti tra quelli di ruolo della provincia e da tre rappresentanti del personale eletti secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Finché non sarà stato emanato il regolamento di cui alla citata norma, i rappresentanti predetti sono scelti dal provveditore agli studi sulla base di designazioni operate dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale.

I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

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