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C.M. Pubblica Istruzione 16.04.1975, n. 105

Regolamento tipo per il funzionamento dei circoli didattici e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 10 - Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio di circolo o di istituto

Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal preside o dal direttore didattico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età. 2

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

2

Il comma è stato abrogato con D.M. 26 luglio 1983. La votazione si dovrà quindi ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti di uno degli eligendi (Circ. 26 luglio 1983 n. 208).

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