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C.M. Pubblica Istruzione 16.04.1975, n. 105

Regolamento tipo per il funzionamento dei circoli didattici e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 12 - Relazione annuale

La relazione annuale del consiglio di circolo o di istituto al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale prevista dall'art. 6 3 , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre, e comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo.

La relazione, firmata dal presidente del consiglio del circolo o istituto e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal direttore didattico o dal preside.

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Ora art. 10, comma 9, del T.U.

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