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C.M. Pubblica Istruzione 16.04.1975, n. 105

Regolamento tipo per il funzionamento dei circoli didattici e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 13 - Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall'art. 27 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 461 deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del Circolo od Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al direttore didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il preside ne dipongono l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

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Ora art. 43 del T.U.

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