D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975
Capo II - Patrimonio ed inventario
I beni si distinguono in:
a) immobili;
b) mobili fruttiferi (titoli e valori pubblici e privati);
c) mobili infruttiferi.
I beni appartengono al patrimonio dello Stato e degli Enti Locali e sono concessi in uso ai circoli didattici, agli istituti scolastici ed ai distretti scolastici.
Per i beni appartenenti allo Stato si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato, le istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, nonché le disposizioni in merito emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
Per i beni appartenenti agli enti locali si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
Le istituzioni dotate di personalità giuridica hanno un proprio patrimonio costituito dai beni di proprietà, per i quali si osservano le norme di cui ai successivi articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
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